Stato di dichiarante e registro
Qualsiasi importatore di merci CBAM stabilito nell'UE — così come i rappresentanti doganali indiretti che agiscono per conto di importatori non UE — deve ottenere lo status di dichiarante CBAM autorizzato prima di importare. La domanda viene presentata elettronicamente tramite il registro CBAM, e l'autorità nazionale competente dello Stato membro di stabilimento valuta la domanda. L'autorità concede lo status se il richiedente: non ha commesso infrazioni gravi o ripetute delle norme doganali, fiscali, in materia di abuso di mercato o del CBAM; dimostra capacità finanziaria e operativa; è stabilito nello Stato membro della domanda; e possiede un numero EORI. La decisione ha effetto una volta registrata nel registro CBAM.
La dichiarazione CBAM annuale viene presentata dal dichiarante CBAM autorizzato tramite il registro CBAM. Deve essere presentata entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui le merci sono state importate (articolo 6 del regolamento (UE) 2023/956) — pertanto la dichiarazione per le importazioni del 2026 deve essere presentata entro il 30 settembre 2027.
Una volta autorizzata la domanda, si diventa dichiarante CBAM autorizzato e la Commissione assegna un numero di conto CBAM, che consente l'accesso al registro CBAM. L'accesso è gestito tramite il sistema UUM&DS a livello dell'UE; i dichiaranti accedono al sistema definitivo tramite il dominio CBAM oppure il dominio doganale, a seconda della scelta effettuata dalle autorità nazionali. Per il registro definitivo sono richiesti nuovi profili UUM&DS, che le autorità nazionali competenti assegnano ai dichiaranti già esistenti. Anche gli operatori di paesi terzi possono ottenere l'accesso tramite la piattaforma EU-Access della Commissione.
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